Get Adobe Flash player

W3C Standard Siti Web

Accessibilità siti web e standard W3C

L'accessibilità, in informatica, è la capacità di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d'utente.
Il termine è comunemente associato alla possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o psichica (ovvero affette da disabilità sia temporanea, sia stabile), di fruire dei sistemi informatici e delle risorse software a disposizione. Il termine ha trovato largo uso anche nel settore di Internet col medesimo significato.

Requisiti fondamentali
Nel web, un sito web accessibile facilita l'accesso ad individui con ogni tipo di disabilità, ma anche ad individui non affetti da patologie. Più nello specifico:
Utilizza un codice semanticamente corretto, logico e validato secondo i parametri del W3C
Utilizza testi chiari, fluenti e facilmente comprensibili
Utilizza testo alternativo per ogni tipo di contenuto multimediale
Sfrutta titoli e link che siano sensati anche al di fuori del loro contesto (evitando, ad esempio, link su locuzioni come "clicca qui")
Ha una disposizione coerente e lineare dei contenuti e dell'interfaccia grafica
Inoltre dovrebbe essere compatibile col maggior numero di browser e configurazioni software e utilizzare colori standard e ad alto contrasto fra di loro.

L'applicazione corretta dei criteri di accessibilità deve permettere la lettura delle pagine web da parte di software detti screenreader, specifici per ipovedenti o non vedenti.

In Italia
In Italia per le nuove realizzazioni e le modifiche apportate dalla Pubblica amministrazione al proprio o ai propri siti web si deve tenere conto (pena nullità dei contratti stipulati) della "Legge Stanca" (Legge 4 del 9 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2004), resa operativa col decreto attuativo di fine 2005. Il medesimo obbligo è in carico, come specificato nell'art. 2 della legge, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. L'obbligo della applicazione della legge sussiste esclusivamente per i siti pubblici (o di interesse pubblico) mentre, sempre nell'ambito pubblico, le disposizioni di legge non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

La legge contiene altresì alcune definizioni:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
La legge italiana - oggetto di accesi dibattiti sul suo reale peso nel favorire l'accessibilità del web - si pone come obiettivo quello di dare attuazione al principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione Italiana e quindi garantire il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili. Le disposizioni della legge si applicano oltre che ai siti web, anche, secondo quanto sancito dall'art.5, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

La stesura finale della legge nasce dalla fusione di numerose proposte e vari dibattiti che hanno portato alla nascita di un gruppo di lavoro della Segreteria Tecnico-Scientifica della Commissione Interministeriale per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli e svantaggiate a cui hanno partecipato enti ed associazioni in rappresentanza di persone con disabilità, dei produttori di hardware e software e in rappresentanza dell'associazione di sviluppatori esperti in materia di accessibilità. La materia è ora regolata dal D.M. 30 aprile 2008.

Obbiettivi del W3C
Il web ormai non è più uno strumento per «appassionati», ma è diventato parte integrante della vita comune dell'essere umano. Attualmente esistono diversi tipi di apparecchi (come cellulari e PDA) che accedono ad internet. Ciò è possibile solo grazie ad un «comune linguaggio di comunicazione» (nello specifico protocollo di comunicazione e linguaggio in cui è scritto il file) tra server, PC ed altri dispositivi. Il W3C si occupa di aggiornare e creare queste specifiche.
Il Web ha un potenziale praticamente illimitato, ed apre nuove strade ai portatori di handicap, anche gravi. Il W3C cerca di studiare i modi per rendere quanto più agevole l'accesso al web da parte di queste persone diversamente abili.
Il web è unico perché è libero. Chiunque può creare un documento html e metterlo gratuitamente online. Il W3C cerca di evitare che interessi di qualsiasi genere possano porre un freno a questa assoluta libertà.
Comprensibile quindi che il motto del Consorzio sia Leading the Web to Its Full Potential...